Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all’obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che gli interessati non richiedano di servirsi di mezzi speciali di trasporto (a pagamento). Il trasporto deve essere comunque effettuato in modo da garantire il decoro del servizio. L’Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso (periodo di osservazione) deve essere eseguito in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
Se la morte è causata da una delle malattie infettive-diffusive comprese nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti che indossa ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di una soluzione disinfettante. E’ possibile rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le regole prescritte dall’autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Se alla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l’Unità Sanitaria Locale competente stabilisce che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
In ogni caso il Comune, in riferimento a trasporti con mezzi speciali eseguiti da terzi nel territorio comunale e sempre che non vengano eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria. Dove venga richiesto un trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune da parte di terzi e sempre che esso sia effettuato con mezzi idonei, i Comuni di partenza e di arrivo possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui misura non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria che si svolgono nel territorio comunale. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.recupero salma italia
I mezzi per il trasporto dei cadaveri su strada devono essere interamente rivestiti in lamiera o in altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile e devono essere riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali competenti, le quali devono controllare annualmente lo stato di manutenzione. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul mezzo in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza. Il Sindaco disciplina l’orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. Il trasporto di un cadavere entro l’ambito del Comune in un luogo diverso del cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco, che comunica il decreto al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento (ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni intermedi qualora vi sia richiesta di sosta della salma). Per il trasporto della salma da Comune a Comune, essa deve essere racchiusa in duplice cassa: una di metallo e una di legno massiccio (ulteriori dettagli alla voce “Trasporto all’ Estero” per i casi non previsti dalla convenzione internazionale di Berlino).recupero salma italia
Il trasporto da Comune ad altro Comune che disti non più di 100 km, salvo il caso di deceduti per malattie infettive-diffusive e sempre che il trasporto dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, viene eseguito mediante la sola cassa di legno. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità può autorizzare per i trasporti da Comune a Comune anche l’uso di materiali diversi per le casse, prescrivendo le caratteristiche necessarie per assicurare la resistenza meccanica e l’impermeabilità del feretro.