il Testamento in caso di Morte
In diritto si definisce testamento l’atto revocabile con cui un soggetto, detto testatore, dispone delle sue sostanze o detta disposizioni di carattere non patrimoniale per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Esso appartiene alla categoria del negozio giuridico ed è un atto unilaterale a causa di morte.
Caratteristiche del testamento sono:
Revocabilità (il testatore può sempre eliminare o modificare l’atto);
Unilateralità (produce i suoi effetti a prescindere dall’accettazione del chiamato all’eredità);
Tipicità (non esistono altri atti con il quale è possibile disporre delle proprie sostanze dopo la morte);
Personalità (da cui consegue la nullità di ogni atto col quale si attribuisca all’arbitrio di terzi la scelta dell’erede o del legatario o la determinazione delle quote ad essi spettanti; il terzo al massimo potrà essere chiamato a scegliere il legatario tra più individui o enti indicati espressamente dal testatore);
Formalismo (la legge stabilisce i modi in cui può essere redatto il testamento, in ogni caso è sempre necessaria la forma scritta).
Le forme tipiche del testamento sono stabilite dal codice civile agli articoli 601 e seguenti. E’ necessario inoltre distinguere tra testamenti ordinari e testamenti speciali.
Sono testamenti ordinari:
il testamento olografo: atto scritto, datato e sottoscritto dal testatore;
il testamento pubblico: atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore;
il testamento segreto: atto redatto dal testatore e consegnato dallo stesso ad un notaio in presenza di due testimoni.
Sono testamenti speciali:
il testamento in occasione di malattie contagiose o di calamità pubbliche;
il testamento in navigazione marittima o aerea;
il testamento dei militari o assimilati.
Il testatore può manifestare, accanto alla volontà diretta solo agli effetti tipici del testamento, una volontà alla quale ineriscano elementi che hanno la funzione di incidere in vario modo sugli effetti del negozio testamentario: la condizione (le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva), il termine (è vietata l’apposizione di termini all’istituzione di erede ma è invece ammesso il legato sottoposto a termine, quando la titolarità del bene passa ad un altro soggetto ma o si estingue o ricade nella sfera giuridica dell’erede al momento della scadenza del termine stesso) e l’onere (peso che il gratificato di una liberalità subisce per volontà del testatore e può consistere sia nell’erogazione di una parte del vantaggio patrimoniale per un certo scopo, sia nel compiere un’azione o una omissione in favore del disponente o di un terzo).testamento in caso di morte
E’ importante analizzare nel dettaglio il potere di revoca delle disposizioni testamentarie: poiché si può disporre per dopo la morte e la volontà non deve avere effetti prima di tale momento, non vi è motivo di impedire che la volontà già manifestata possa essere mutata. Il legislatore ha vietato ogni rinunzia alla facoltà di revoca, ma non è consentita la revoca del testamento al di fuori dei casi e delle forme tassativamente previste. La revoca può avere per oggetto tutto ciò che è contenuto nel testamento, sia disposizioni patrimoniali che non patrimoniali (per queste ultime esistono però delle eccezioni, una delle quali riguarda il riconoscimento di un figlio naturale). La revoca è a sua volta revocabile e, dal momento che si tratta di un atto personale, non è consentita né la rappresentanza né l’ambasceria. La dottrina distingue tre casi di revoca testamentaria: la revoca espressa (mediante nuovo testamento o mediante atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni), la revoca tacita (testamento posteriore, distruzione del testamento olografo, ritiro del testamento segreto o alienazione o trasformazione delle cose legate) e la revoca legale per sopravvenienza di figli.
Bisogna infine sottolineare che il testatore può sostituire l’erede istituito da altra persona, nel caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità. Questa soluzione può essere distinta in:
plurima (quando il testatore designa più sostituti all’istituito);
reciproca (quando la sostituzione opera a favore dei coeredi);
parziale (quando il chiamato in sostituzione gode di un diritto minore rispetto all’istituito).